Art. 17.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
      2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità

 

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generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni umanitarie e internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.